“Il passaporto vaccinale deve essere oggetto di un norma di legge nazionale” così Il Garante per la protezione dei dati personali con il comunicato del 1° marzo 2021 ha voluto chiarie la sua posizione sulla questione delle soluzioni per rendere l’informazione sull’essersi vaccinati o meno come condizione per l’accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi.
Un richiamo all’attenzione degli organi pubblici e degli operatori privati sull’obbligo di rispettare la disciplina in materia di dati personali, mentre la Presidente della Commissione Europea annuncia la presentazione di una proposta legislativa per il Digital Green Pass.
Il Garante ritiene che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale di una persona, a fini dell’accesso a determinati luoghi o per il godimento di taluni servizi, “debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza”.
Quindi niente utilizzo in qualsiasi forma, di app o di pass destinati a distinguere fra soggetti vaccinati e soggetti non, né da parte di soggetti pubblici né da parte di soggetti privati.
Lo stesso 1° marzo la Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Ginevra Cerrina Feroni, è intervenuta ricordando che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, ha messo in guardia da forme di discriminazione nei confronti di coloro che decidano di non vaccinarsi, nel pieno esercizio della loro libertà di autodeterminazione, “non sono ammissibili forme alcune di discriminazione, nel senso di limitazione e compressione di diritti in danno di soggetti che non abbiano ancora potuto vaccinarsi o rinunzino alla copertura vaccinale”.
Ciò anche alla luce del dettato dell’art. 32 della Costituzione, che vieta ogni forma di trattamento sanitario obbligatorio in assenza di una espressa e perciò eccezionale previsione di legge e fatto salvo in ogni caso il rispetto della persona umana.
Documenti di riferimento:
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550331
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9550463
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